REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE RELATIVE AGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE E AL PROCEDIMENTO ELETTORALE
05/06/2008
1. Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, tramite il Segretario, con 30 giorni di preavviso e con un ordine del giorno dettagliato. Almeno tre riunioni sono ritenute indispensabili per il buon funzionamento dell’Associazione: la prima entro la fine di gennaio per effettuare una programmazione delle attività annuali (schema del congresso nazionale, corsi, trial scientifici, altri progetti); la seconda per verificare lo stato di avanzamento dei lavori; la terza il giorno prima dell’inizio del Congresso Nazionale SIUrO per un bilancio delle attività annuali.
In caso di urgenza la convocazione delle riunioni del Comitato direttivo è disposta anche con un preavviso minore di quello previsto dal primo comma, tale comunque da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione a tutti i suoi componenti.
Il Presidente si riserva di convocare il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga necessario, anche al di fuori delle riunioni prefissate.
Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Comitato direttivo quando la richiesta sia formulata dalla maggioranza dei suoi componenti.Il primo punto dell’Ordine del Giorno consiste nell’approvazione del verbale della riunione precedente. Non sono ammesse deleghe.
Il Comitato Direttivo può delegare alcuni dei suoi compiti al Comitato esecutivo, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto. In tal caso, il Comitato direttivo esercita un potere di controllo e di vigilanza sull’operato del Comitato esecutivo ed, in caso di inerzia di quest’ultimo nell’esercizio della delega, è legittimato a sostituirsi ad esso, avocando a sé il compito delegato.
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del Comitato Direttivo per partecipare alle riunioni vengono rimborsate dall’Associazione.
Art. 1 bis Elezione dei componenti del comitato direttivo
L’elezione dei componenti del Comitato direttivo ha luogo ogni tre anni sulla base di liste concorrenti, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 18 dello Statuto.
Le liste devono essere rese note, a pena di inammissibilità, almeno sessanta (60) giorni prima dello svolgimento delle elezioni. A tal fine, esse sono presentate.
Mediante invio con raccomandata a.r., dell’elenco nominativo dei candidati, alla segreteria dell’Associazione (fa fede il timbro dell’ufficio accettante).
Le liste, oltre ai nominativi dei candidati per le elezioni del Comitato Direttivo, devono indicare anche due (2) nominativi per la contestuale elezione dei componenti del comitato scientifico e tre nominativi per la contestuale elezione dei probiviri dell’Associazione.
L’elenco dei candidati è sottoscritto da ciascuno di essi ed è inviato, o depositato, unitamente alle copie di un documento di identità di questi ultimi (è valida anche copia fax).
Ogni lista è altresì tenuta, a pena di inammissibilità, ad inviare, o depositare, un breve programma (1 pagina Times New Roman 12_interlinea singola) da cui risulti l’indicazione degli obiettivi e delle priorità che esse intendono perseguire in caso di elezione.
Le liste presentate e la relativa documentazione sono conservate a cura della Segreteria Amministrativa e sono rese note agli iscritti che ne fanno richiesta, al fine di predisporre eventuali segnalazioni alla Commissione di cui al comma successivo.
La verifica delle condizioni di ammissibilità delle liste – tra le quali il rispetto del termine e delle modalità di presentazione stabilite nei commi precedenti – e dei requisiti di eleggibilità dei suoi componenti sono vagliate da una Commissione elettorale istituita con deliberazione del Comitato direttivo.
La Commissione elettorale è composta da tre membri, di cui due iscritti all’Associazione e da un avvocato del libero foro. Ai lavori della Commissione elettorale partecipa con funzioni di segretario il/la responsabile della Segreteria dell’Associazione. Della Commissione elettorale non possono in ogni caso far parte i componenti del Comitato direttivo e i candidati alle elezioni.
La Commissione elettorale decide con atto espresso in ordine all’ammissione o alla non ammissione alla competizione elettorale delle liste presentate, entro 15 giorni dalla presentazione della lista stessa. Ai fini del giudizio di ammissibilità, la valutazione del programma presentato da ciascuna lista non è sindacabile nel merito.
Le decisioni della Commissione elettorale in relazione all’ammissione o alla non ammissione di una lista alle elezioni sono comunicate, anche via fax, il giorno successivo alla loro adozione, al capolista o ad almeno uno dei candidati della lista medesima.
Avverso tutte le decisioni della Commissione elettorale è ammesso motivato reclamo che deve pervenire, anche via fax, presso la sede della Segreteria Amministrativa entro cinque giorni dalla loro comunicazione. Il reclamo è sottoscritto da almeno un candidato della lista interessata e deve essere esaminato e deciso dalla Commissione elettorale entro due giorni dalla sua ricezione.
La decisione della Commissione elettorale sul reclamo è definitiva ed è tempestivamente comunicata al singolo associato ovvero al rappresentante della lista che lo ha proposto.
Intervenuta la decisione della Commissione elettorale sui reclami eventualmente proposti ovvero scaduto il termine previsto dal comma 10 del presente articolo senza che sia stato proposto alcun reclamo, le liste dei candidati e le rispettive linee programmatiche sono pubblicate, a cura della Segreteria, in un’apposita sezione del sito web dell’Associazione.
Le elezioni del Comitato direttivo hanno luogo in uno dei giorni fissati per il Congresso Nazionale dell’Associazione. Lo svolgimento delle elezioni è coordinato da un avvocato del libero foro il quale assicura il rispetto dei principi di libertà e di segretezza del voto e, comunque, vigila sulla regolarità di tutte le operazioni elettorali, delle quali cura altresì la verbalizzazione.
Il voto è validamente espresso mediante apposizione di un tratto grafico sul simbolo / numero della lista prescelta. Tra le liste in competizione, può esprimersi una sola scelta; non sono ammesse preferenze tra i candidati della lista.
Nella valutazione della validità delle espressioni di voto, occorre in ogni caso dare rilievo alla effettiva volontà di chi ha votato. In conformità a questo principio, i voti dati non possono essere annullati se possa comunque accertarsi la volontà di chi li ha espressi. Costituisce tuttavia causa di nullità del voto la riconoscibilità dell’elettore.
Le elezioni per il rinnovo del Comitato direttivo sono valide anche se ad esse non prenda parte la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.
Il diritto di voto può essere esercitato anche per delega degli Associati che sono impossibilitati a partecipare all’Assemblea indetta per le elezioni. Non sono in ogni caso ammesse più di due deleghe per ciascun associato. Al precipuo fine di agevolare il compimento degli atti e delle operazioni preliminari allo svolgimento delle elezioni, i delegati devono depositare l’atto di delega – unitamente ad una fotocopia del documento di identità del delegante – presso la Segreteria entro le ore 18 del secondo giorno del Congresso Nazionale dell’Associazione.
La Segreteria legittimamente non riceve deleghe presentate oltre il predetto termine, a meno che l’inosservanza di quest’ultimo sia dipesa da comprovate circostanze non imputabili al delegante. In ossequio al principio di libertà e di segretezza del voto, la delega, a pena di inammissibilità, non può contenere alcuna indicazione di voto per il delegato.
L’esito delle elezioni è reso noto subito dopo lo scrutinio, mediante affissione di tutti i risultati – iscritti aventi diritto al voto, iscritti votanti, voti riportati da ciascuna lista, numero delle schede bianche e numero delle schede nulle – e di una copia del verbale delle operazioni elettorali in uno o più locali dell’edificio in cui si sono svolte le elezioni.
Tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali sono custoditi a cura della Segreteria dell’Associazione, la quale trasmette una copia del verbale alla Commissione elettorale entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni. Entro il medesimo termine, ciascun socio avente diritto al voto può presentare alla Commissione elettorale comprovate segnalazioni circa gravi irregolarità nello svolgimento delle elezioni.
La Commissione elettorale, nella medesima composizione di cui al comma 7 del presente articolo, accertata la regolarità dello svolgimento delle elezioni, ne ratifica i risultati entro tre giorni dalla ricezione dei relativi atti, a tal fine esaminando anche le segnalazioni fatte pervenire in base al capoverso precedente.
Non possono peraltro costituire oggetto di segnalazioni fatti e circostanze inerenti alla presentazione delle liste e delle candidature ovvero fatti e circostanze che avrebbero dovuto essere fatti valere con reclamo ai sensi del comma 10 del presente articolo.
Successivamente, ai risultati è data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione degli stessi nella sezione del sito web dell’Associazione.
In ogni caso, le elezioni del Comitato direttivo non possono giammai essere annullate da parte della Commissione elettorale qualora le irregolarità eventualmente riscontrate non siano tali da modificare il risultato elettorale.
In caso di annullamento, le elezioni devono svolgersi entro i successivi sei mesi e sono nel frattempo prorogati i poteri del Comitato direttivo uscente.
2. NORME TRANSITORIE
Presidente del comitato direttivo.
Il Presidente del comitato direttivo è il rappresentante legale della Associazione.
Il presidente del Comitato direttivo è designato nella persona del presidente incoming eletto in seno al comitato direttivo in carica nel precedent triennio.
In via transitoria, a seguito delle prime elezioni che si terranno in base alle nuove norme statutarie, il Comitato direttivo, nella prima riunione, elegge il suo presidente e designa altresì il presidente incoming.
E’ compito del Presidente Coordinare ed eseguire le delibere del Comitato Direttivo, nonché convocare le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, nei tempi e nelle modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Il presidente del Comitato direttivo presiede altresì le riunioni del Comitato esecutivo, istituito dall’art. 23 dello Statuto.
Il presidente, in qualità di rappresentante della SIURO, qualora invitato, partecipa e presenzia alle occasioni ufficiali quali congressi, riunioni, ecc. e mantiene i rapporti con i presidenti delle società affini.
Past President
Il Past President è il Presidente Uscente del Comitato Direttivo precedente.
Ha il compito di indire la prima riunione utile per l’attribuzione delle cariche sociali e di garantire la continuità scientifica e di indirizzo della Associazione.
Il Past President non può essere contestualmente presidente o presidente incoming.
Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce in ogni sua funzione e potere il Presidente, in caso di impossibilità temporanea di quest’ultimo a svolgere il suo incarico.
Presidente incoming
Il presidente incoming è eletto dal comitato direttivo nella riunione di insediamento.
Il presidente incoming è il presidente del comitato direttivo che entra in carica nel successivo triennio.
Segretario
E’ compito del Segretario dell’Associazione redigere i verbali del Comitato Direttivo, raccogliere il materiale scientifico congressuale, cooperare direttamente con il Presidente del Congresso Annuale, coordinare l’attività della Segreteria Amministrativa che ha i seguenti compiti:
a) gestire ed aggiornare l’archivio dei Soci;
b) mantenere i rapporti con i Soci (registrazione delle quote associative, invio delle ricevute, solleciti, comunicazioni);
d) inviare la richiesta di pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno ed un eventuale sollecito entro il 30 giugno dello stesso anno;
e) verificare prima dell’Assemblea dei Soci la regolarità dei pagamenti delle quote sociali;
f) mantenere i rapporti con il commercialista dell’Associazione per aggiornare il pagamento effettuato delle quote associative;
g) collaborare con il Presidente e con il Segretario nelle loro mansioni; h) custodire l’archivio ed i verbali con le modifiche via via apportate.
Provvede inoltre alla spedizione postale di comunicazioni usuali (convocazioni dei direttivi, scheda aggiornamento dati soci, ecc.) ed intercorrenti.
Un rappresentante della Segreteria è presente alle riunioni del Direttivo ed in occasione del Congresso Nazionale (o di altre manifestazioni scientifiche organizzate dall’Associazione) dove collabora con la Segreteria locale assolvendo i compiti di sua competenza.
La segreteria della SIUrO infine, all’indomani della riunione del Comitato Direttivo per la selezione dei lavori, comunica ai vari autori l’accettazione o meno dei contributi scientifici.
Tesoriere
E’ compito del Tesoriere collaborare con il commercialista dell’Associazione nella redazione del bilancio e seguire la gestione del conto corrente di cui ha la firma insieme al Presidente.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.